Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni ter”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID‐19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“. Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure introdotte:
1. Misure di sostegno per il commercio al dettaglio
L’art. 2 del Decreto Sostegni Ter, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID‐19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti, istituisce un Fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di Euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di Euro, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 Euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di Euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di Euro.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento dello stesso Ministero. Nel caso in cui le risorse stanziate, pari a 200 milioni di Euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
2.Fondo Unico Nazionale Turismo
L’art. 4 del Decreto Sostegni Ter incrementa di 100 milioni di Euro per l’anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021. Si estende poi l’esonero contributivo di cui all’art.7 del D.L. 104/2020 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.
L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai 3 mesi. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
3. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
L’art. 5 del Decreto Sostegni Ter ripropone il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus spetta ‐in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 ‐ alle imprese del settore turistico in particolare le strutture turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme e porti turistici che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (gennaio‐febbraio‐ marzo) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019. La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
4. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
L’art. 8 del Decreto Sostegni Ter stabilisce per il settore della cultura: – prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di Euro per la parte corrente e di 25 milioni di Euro per gli interventi in conto capitale; ‐ incrementa di 30 milioni di Euro, per l’anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020. Viene inoltre prorogato fino al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi.
5. Bonus Investimenti 4.0
L’art. 10 del Decreto Sostegni Ter‐ intervenendo sull’articolo 1, comma 1057 ‐ bis, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), inserito dalla lettera b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021): ‐ modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023.
In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di Euro degli investimenti inclusi nel PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di Euro.
6. Cessione bonus fiscali
L’art. 28 del Decreto Sostegni Ter introduce una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali. In particolare, viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del D.L. n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D.L. n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta. Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.
Ai sensi del comma 2, i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.
Lo Studio del dott. Federico Matrone rimane a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.